Siamo tutti Caregivers

domenica 30 maggio 2021

WELFARE di COMUNITA’ e FAMILIARE

WELFARE di COMUNITA’ E FAMILIARE E’ questa la condizione attraverso cui la Persona RIPRENDE una parte del POTERE e dei DIRITTI che le erano stati tolti o che aveva dato in delega alle ISTITUZIONI/MERCATO, pretendendo anche una maggiore AUTONOMIA ECONOMICA per scegliere: 1. COME EDUCARE I PROPRI FIGLI o 2. DOVE e COME ACCEDERE ALLE CURE chiedendo inoltre di non consegnare i propri figli, o comunque i membri della propria famiglia divenuti magari non adattivi e improduttivi, ai sistemidi auto-riproduzione del mercato; e, infine, di conservare e rendere più bello l’ambiente in cui si vive.- La Persona, in questo sistema, vuole essere considerata BENE SOCIALE e FONDAMENTO delle ISTITUZIONI PUBBLICHE, confermate come ENTI INDISPENSABILI; la Persona comincia ad affrancarsi dalla schiavitù del consumo e richiede INDIETRO il proprio DESTINO, reso MERCATO e venduto come PRESTAZIONE o TECNICA, affermando Sistemi di WELFARE di Rete, di Comunità, di Villaggio e di Quartiere, dove le relazioni, l’AMBIENTE, i CONSUMI ridiventano strumenti regolati di responsabilità delle Persone stesse nei confronti del loro PROSSIMO e per questo autoprodotti in modo microcollettivo e condiviso.- Si determina così una GLOBALIZZAZIONE che mette in rete il valore della Persona, della Comunità Locale, dell’Ambiente, dei Prodotti, delle Esperienze e dei Risultati ottenuti nell’esercitare il DIRITTO NATURALE a OCCUPARSI degli ALTRI. Ciò che sostengo con la mia Tesi è che promuovendo il Budget di Salute (nel mio caso applicato al Dopo di Noi, ma validom in ogni campo del Welfare) si promuove il DIRITTO A OCCUPARSI DEGLI ALTRI con rispetto, benevolenza, tolleranza senza finalità di potere o di lucro all’interno di un sistema di protezione sociale e di un nuovo paradigma economico, la cosiddetta ECONOMIA SOCIALE, FONDATIVI entrambi e RICOSTRUTTIVI dei legami comunitari e familiari, oggi pressocchè dissolti.

Il DIRITTO A OCCUPARSI DEGLI ALTRI.

Il diritto a accuparsi degli altri IlWelfare di Comunità Tra i Diritti Umani da sostenere e promuovere, non perchè ce li meritiamo, ma in quanto costitutivi dela Persona stessa, ce n'è uno particolarmente disatteso, discriminato, stravolto, o trasformato in un dovere appartenente al mondo dei poteri e non dei Diritti naturali della Persona: "il diritto a occuparsi degli altri ed essere dunque Caregiver, con rispetto, benevolenza, tolleranza, senza finalità di potere o di lucro. Da questo diritto discendono le conoscenze come accumulo e come esperienza. Inoltre dall'esercizio di questo diritto dipende anche la QUALITA' DELLA VITA delle Persone e la Qualità Sociale delle Comunità. I Caregivers, come tutte le professioni d'aiuto (anche la mia), si sono sviluppate a partire da questo diritto. La riconoscenza sociale ha dato loro un valore economico e un'organizzazione che permettesse lo sviluppo delle conoscenze, abilità applicative (professionali) e riproducibili. I sistemi di Welfare nascono e diventano imponenti a partire da questi presupposti. Prima direttamente caritatevoli poi, con la nascita degli Stati moderni, organizzati come diretta emanazione dello Stato e con un tasso di Democrazia corrispondente alla tipologia politica degli Stati stessi che a lungo sono stati tendenzialmente istituzioni autoritarie e, in alcuni casi, votati addirittura all'eugenetica. Successivamente con lo sviluppo delle Democrazie i sistemi di Welfare diventano servizi pubblici più deregolati e partecipati e soprattutto meno autoritari, ma facile preda del Welfare dei consumatori, nel quale il diritto a occuparsi degli altri diviene una tecnica da vendere e comprare globalmente. Tuttavia, quest’ultima tipologia si diffonde velocemente sull’assioma (infondato) d una coincidenza fra sviluppo dei sistemi di protezione sociale e società di mercato assegnando a questo protezione sociale dapprima una funzione riparativa e poi riproduttiva del mercato stesso, espropriando i territori, le comunità e le persone di ogni potere e ponendoli in balia di poteri che non hanno più territorio. Le risorse pubbliche, organizzate nei sistemi di Welfare, vengono consumate come fattori di sviluppo e incremento del mercato. Per il proprio automantenimento, conservazione o difesa, tendono continuamente a sequestrare un diritto sostanziale di tutte le Persone, trasformandolo in un privilegio di casta o corporazione, a costi esponenziali. L’uguagianza come principio viene usata contro le libertà, trasformando il DIRITTO A OCCUPARSI DEGLI ALTRI in un dovere di alcuni sui molti. Il DIRITTO A OCCUPARSI DEGLI ALTRI diviene allora un bisogno di coloro che sono fuori del sistema e si riaggrega in un Diritto Naturale Collettivo di CONDIVISIONE e di RESPONSABILITA’ del destino del prossimo: quindi PROPRIO e delle PROPRIE RELAZIONI. I sistemi di Welfare vivono oggi una crisi profonda, apparentemente solo ECONOMICA, ma in effetti solo di potere, e solo REDISTRIBUTIVA sul versante economico. In tale contesto il sistema di protezione sociale che intendo promuovere e sostenere con la mia TESI è il Welfare di Comunità altrimenti detto Welfare intelligente (perché lo è).

giovedì 20 maggio 2021

Disabilità adulta: il diritto alla scelta e il progetto di vita SIMONA 19 MAGGIO 2021

Informare un'H Disabilità adulta: il diritto alla scelta e il progetto di vita SIMONA 19 MAGGIO 2021 «Sicuramente sono stati fatti passi avanti rispetto al riconoscimento dell’importanza di vedere la disabilità in tutti i molteplici aspetti che la compongono, e andando oltre l’idea delle persone con disabilità come destinatari di cure, assistenza e protezione da parte della società»: partirà da questo assunto di base il 3° Convegno Internazionale “Sono adulto. Disabilità diritto alla scelta e progetto di vita”, promosso dal Centro Studi Erickson, che si terrà in modalità online il 21 e il 22 maggio, con la partecipazione di numerosi autorevoli esperti del settore.* Un giovane adulto con disabilità intellettiva mentre decora un vaso. «A vent’anni dall’approvazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute e a quindici dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, si sta affermando sempre più una concezione di disabilità che va oltre il deficit, che vede cioè la disabilità come una condizione di salute all’interno di un ambiente, non solo fisico, sfavorevole. È un nuovo paradigma in cui la persona con disabilità viene riconosciuta in quanto cittadino, con tutti i diritti che lo status di cittadino comporta. Questo non significa ovviamente negare la disabilità – che equivarrebbe a negare anche i bisogni di assistenza e tutela – ma salvaguardare una visione capacitante e non solo assistenzialistica»: lo scrivono dal Centro Studi Erickson, presentando il 3° Convegno Internazionale Sono adulto. Disabilità diritto alla scelta e progetto di vita, che si terrà in modalità online venerdì 22 e sabato 22 maggio. «Anche se non siamo ancora arrivati alla piena affermazione di questo tipo di approccio – aggiungono da Erickson -, sicuramente sono stati fatti passi avanti rispetto al riconoscimento dell’importanza di vedere la disabilità in tutti i molteplici aspetti che la compongono, e andando oltre l’idea delle persone con disabilità come destinatari di cure, assistenza e protezione da parte della società. Con questo convegno vogliamo quindi attuare un passaggio in questo senso, superando la rappresentazione che porta a considerare le persone con disabilità come degli “eterni ragazzi”, e promuovendo e valorizzando invece il loro riconoscimento come persone con diritti e doveri, che possono vivere una vita autonoma e indipendente». Le due giornate del convegno Sono adulto si concentreranno pertanto su vari temi: dalla pianificazione di progetti di vita indipendente, all’equilibrio tra protezione e supporto della libertà di scelta; dalle sfide che è necessario affrontare per la promozione di una piena cittadinanza e inclusione, al il valore e all’utilità della self advocacy (“autorappresentanza”), con gli strumenti di aiuto alla partecipazione; dal diritto all’affettività e alla sessualità, alla la promozione di buone prassi educative in questo contesto. Nello specifico verrà anche posta particolare attenzione a come l’emergenza Covid abbia portato a ripensare alcune attività e al rischio di isolamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Così Andrea Canevaro, docente emerito dell’Università di Bologna e componente del gruppo di lavoro che ha dato vita al convegno, a proposito dello sviluppo dell’autonomia e dell’indipendenza delle persone con disabilità: «La parola “accompagnare” non avrebbe senso se non ci fossero dei luoghi da cui partire e dove sperare di arrivare. E in questo cammino, l’educatore – la figura deputata ad accompagnare la persona con disabilità nello sviluppo del proprio progetto di vita – ha un ruolo complesso: non è facile stabilire quando l’aiuto diventa sostituirsi all’altro e, quindi, impedimento al suo sviluppo». «Questo convegno abbatte uno stereotipo – dichiara dal canto suo Iacopo Melio, giornalista, scrittore, politico e attivista per i diritti umani e civili, che parteciperà all’evento intervenendo su Disabilità e cittadinanza: fabbricare parole per attivare un cambiamento sociale -: le persone con disabilità sono persone, e così le dobbiamo trattare per abbattere barriere che non sono solo architettoniche, ma anche sociali e culturali. Pensiamo ad esempio al Ministro della Disabilità e della Famiglia: si è arrivati a mettere le persone con disabilità in uno stesso recinto, in una stessa categoria, invece di responsabilizzare tutti gli altri Ministri a fare il loro lavoro in maniera inclusiva». Come detto, il convegno è frutto del lavoro di un gruppo di esperti coordinato dal settore Ricerca & Sviluppo Erickson, vale a dire, oltre al già citato Andrea Canevaro (Università di Bologna), Patrizia Ceccarani (Lega del Filo d’Oro), Fabio Comunello (Fattoria Sociale Conca d’Oro), Anna Contardi (AIPD-Associazione Italiana Persone Down), Fabio Ferrucci (Università del Molise), Fabio Folgheraiter (Università Cattolica di Milano), Diego Giacometti (ATSM-Centro Franca Martini), Dario Ianes (Libera Università di Bolzano), Cecilia Marchisio (Università di Torino), Giovanni Merlo (LEDHA-Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e Maria Turati (Università Cattolica di Milano). (Stefano Borgato) A questo link è disponibile il programma completo del convegno, insieme a ogni altro approfondimento. Per ulteriori informazioni: Claudia Tanzi (claudia.tanzi@erickson.it); Lisa Oldani (lisa.oldani@erickson.it). * Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione. Vedi anche: Centro Studi Erickson Salvatore Nocera, Progetto individuale, vita adulta e disabilità, «Superando.it», 12 maggio 2021. Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2021 da simona Copyright © 2021 Informare un'H

lunedì 17 maggio 2021

Vaccino Covid. “Le donne in gravidanza siano inserite tra le categorie “fragili” da vaccinare prioritariamente”. La richiesta dei ginecologi italiani al ministro Speranza.

Vaccino Covid. “Le donne in gravidanza siano inserite tra le categorie “fragili” da vaccinare prioritariamente”. La richiesta dei ginecologi italiani al ministro Speranza. https://www.aogoi.it/notiziario/vaccino-donne-in-gravidanza/?utm_source=NewsletterE&utm_medium=Email&utm_campaign=NLA20210510112212

sabato 15 maggio 2021

Durante Noi: individuare Strumenti e Opportunità atti a favorire l’autonomia della persona.

Premessa Programmare interventi a favore di persone in condizione di Disabilità implica necessariamente un confronto con il “dopo di noi”, cioè con il momento nel quale la rete familiare di supporto e di assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della Persona portatrice di Disabilità. A tal fine uno dei principali obiettivi per le future politiche pubbliche sarà quello di individuare Strumenti e Opportunità atti a favorire l’autonomia della persona, quale precondizione essenziale per assicurare una certa qualità della vita, da sperimentare a partire dal cosiddetto “durante noi”, ovvero nel momento in cui la famiglia è presente e in grado di prendersi cura del familiare disabile. La predisposizione di ogni strumento utile a favorire l’autonomia della persona costituisce infatti una ragionevole pretesa da parte sua per vedersi garantita la propria dignità, nell’ottica di un’emancipazione del trattamento della disabilità da quello di “malattia”. Al contempo ciò costituisce un modo per tutelare le stesse famiglie, troppo a lungo lasciate sole nel supporto ai propri congiunti. Obiettivo della Tesi è offrire una riflessione sul tema e stimolare un dibattito tra Istituzioni e Società civile nella programmazione di ogni azione utile allo scopo e segnalare un cambiamento di mentalità (prospettiva) avvenuto negli ultimi anni ad opera soprattutto delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio toscano. I contributi e le esperienze raccolte lo testimoniano. La Disabilità, infatti, rappresenta uno dei settori nei quali è maggiormente apprezzabile la ricchezza dell’apporto delle Organizzazioni di Volontariato (terzo settore), il cui ruolo dovrebbe trovare spazio di esplicazione non soltanto nella fase di erogazione dei servizi, ma anche nell’attività di programmazione degli interventi e di gestione del sistema. La partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alla definizione delle politiche garantisce infatti una maggiore rispondenza dell’azione pubblica ai concreti bisogni della società civile; la loro vicinanza alle richieste della popolazione e la loro esperienza delle condizioni di bisogno ne fanno un interlocutore essenziale per garantire efficacia alle politiche stesse. L’istanza partecipativa, nel nostro Paese, è garantita costituzionalmente e non è un caso che una delle disposizioni di apertura della nostra Carta costituzionale contenga la previsione di effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese: istanza sancita, quasi scolpita, dall’articolo 3, secondo comma della Costituzione[i]. Significativamente l’istanza partecipativa è collegata al principio di uguaglianza, inteso sia nella sua dimensione formale – ovvero come esigenza di parità di trattamento di ogni Persona di fronte alla Legge – sia nella sua espressione sostanziale, ovvero quale impegno della Repubblica nel rimuovere le cause che impediscono un’effettiva uguaglianza e, appunto, la possibilità di partecipazione alla vita sociale, economica e politica. [i] Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. www.senato.it Se, dunque, non è certo di ora la consapevolezza che la stessa democrazia rappresentativa posta a fondamento dell’assetto costituzionale del nostro Paese trovi arricchimento e sostegno mediante forme e istanze partecipative, tuttavia non si può negare come l’istanza partecipativa sia stata rafforzata dalla riforma costituzionale del 2001 e, in particolare, dall’introduzione nel principio contenuto nell’art,118, comma 4, della Costituzione, in forza della quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Tale principio, infatti, esplicita a livello di previsione costituzionale le istanze partecipative già rilevabili in Costituzione. Peraltro lo stesso principio di riconoscimento dei diritti sociali è strettamente connesso alla costatazione della natura aggregativa dell’uomo in formazioni sociali (che vanno dalla Famiglia allo Stato) e alla dimensione solidaristica della Persona (principi che trovano riconoscimento nell’art.2 della Costituzione. Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. www.senato.it Per questa ragione, come osservò Norberto Bobbio, tali diritti “definiscono delle pretese o esigenze da cui derivano legittime aspettative che i cittadini hanno, non come singoli individui, ma come individui sociali che vivono, e non possono non vivere, con gli altri individui”. E, d’altro canto, nella prospettiva costituzionale, l’azione solidaristica di tutti i consociati si affianca a quella dello Stato (sociale), al fine ultimo di tutelare non soltanto i classici diritti di libertà ma anche di “assicurare l’uguaglianza delle situazioni, malgrado la differenza delle fortune”, attraverso un’equa ripartizione delle risorse e degli oneri sociali. Accanto a tale prospettiva sta anche una nuova articolazione delle responsabilità in materia di tutela dei diritti, verso un sistema multilivello che vede ordinamento internazionale, Unione Europea, Stato, Regioni ed Enti locali impegnati – ciascuno per il proprio ambito di competenza – nella garanzia dei diritti fondamentali della Persona. Obiettivo della Tesi è anche rappresentare questa prospettiva e del nuovo disegno delle competenze in materia di Disabilità. Pare infatti delinearsi un sistema progressivamente più complesso nel quale differenti livelli di governo, in forma sussidiaria rispetto alle formazioni sociali, contribuiscono a tutelare i diritti sociali delle persone in condizione di disabilità. L’esperienza delle Fondazioni di partecipazione nate in Toscana ne sono un esempio efficace, pur nell’ambito dei particolari assetti che esse hanno assunto. Tale interazione fra differenti livelli di governo e le formazioni sociali porta a superare le 2 dimensioni classiche della sussidiarietà, orizzontale e verticale, verso un nuovo modello di Welfare incentrato sulla cosiddetta sussidiarietà circolare, intendendo con tale espressione un ambito di applicazione nel quale “far interagire, in modo sistematico e permanente, i 3 vertici del triangolo che rappresenta l’intera società: 1. Il vertice che denota la sfera politico – istituzionale; 2. Quello della sfera commerciale (business community) e 3. Quello della società civile”, per riuscire ad ottenere un risultato che nessuno dei 3 vertici suddetti riuscirebbe da solo a realizzare. Obiettivo della Tesi è anche rappresentare il nuovo disegno delle competenze in materia di Disabilità. Il “Dopo di Noi” si ricollega a tutte le prospettive illustrate: · Nasce dall’azione del Volontariato (terzo settore), · Sollecita e richiede la collaborazione degli Enti pubblici, · Stimola l’unione di idee, progetti e risorse tra soggetti pubblici e privati · Per raggiungere un risultato che senza tale interazione sarebbe impossibile raggiungere e la cui finalità ultima è · Dare una risposta vera ed efficace alla dignità di molte Persone.

"La musica ci insegna la cosa più importante: ad ascoltare". Un anno fa ci lasciava Ezio Bosso.

https://fb.watch/5vwNT249DD/

venerdì 14 maggio 2021

Se mi ami, aiutami a cambiare.

Se mi ami, aiutami a cambiare. di Noemi Debbi Il Metodo Feuerstein e l’apprendimento mediato. Esiste la possibilità di cambiare, oppure siamo destinati a rimanere come siamo per sempre? Scommetto che chiunque, in un momento di crisi o di rinnovamento esistenziale, si sia trovato a porsi questa domanda. Se fosse qui con noi il dottor Feuerstein, probabilmente ci sorriderebbe con la sua candida ed emanata saggezza, e ci rassicurerebbe, spiegandoci che l’uomo non è solo un mix tra biologia e cultura, ma anche il suo dispiegarsi nella possibilità. Noi siamo il cambiamento che attuiamo. Non è facile, perché questo significa andare dentro se stessi, meditare e riflettere in profondità per porre in essere la trasformazione. Ci vuole volontà, sistematicità, tempo. L’intelligenza non è un’immutabile caratteristica calata dall’alto, ma la capacità di creare nuovi modi di pensare e agire. Il merito di questa visione è mettere al centro, dare fiducia all’uomo e alla sua attitudine ad agire. Siamo noi che portiamo la responsabilità del mutamento. Ma cosa c’entra questo con il Metodo Feuerstein? C’entra; perché la nostra plasticità neuronale è implicata anche nell’esperienza di apprendimento mediato, in cui la dinamica di Buberiana memoria della relazione tra io-tu, diventa essenziale. Il mondo si può conoscere in tanti modi; facciamo un esempio: Adam è un bambino curioso, iperattivo, sempre alla ricerca di nuovi stimoli; la mamma e il papà lo lasciano fare, e la storia finisce qui. L’esperienza di Adam, però, potrebbe essere diversa se i genitori lo stimolassero, lo seguissero, lo indirizzassero nella sua esperienza: se i genitori, dunque, fossero dei mediatori attivi per la costruzione della sua identità e della conoscenza del mondo. La mediazione è un’arte, e l’arte presuppone motivazione e intenzionalità, quel motus che ognuno di noi pone in essere quando si relaziona all’altro in termini di umanità vissuta. Questo funziona anche con la disabilità. Chi l’ha detto che un disabile sia destinato a rimanere così com’è? Certo, i fattori biologici fondanti della patologia sono indiscutibili, ma la qualità della vita potrebbe cambiare di molto se solo noi non ci arrendessimo, e se insegnassimo alla persona interessata a trovare dentro se stesso la forza per migliorare; è un processo lungo e graduale, come abbiamo già detto, che presuppone sistematicità e criterio. Di seguito esporrò i punti chiave proposti dal dott. Feuerstein: Intenzionalità e reciprocità; Trascendenza; Mediazione del significato; Mediazione del senso di competenza; Mediazione della regolazione e del controllo del comportamento; Mediazione del comportamento di condivisione; Mediazione dell’individualità e della differenza psicologica; Mediazione della ricerca, della pianificazione e del conseguimento degli scopi; Mediazione della sfida nei confronti di sé stessi, della ricerca della novità e della complessità; Mediazione della consapevolezza della modificabilità umana e del proprio cambiamento; Mediazione dell’alternativa ottimistica; Mediazione del sentimento di appartenenza alla collettività. Sono criteri che si sforzano di descrivere in maniera complessiva il processo di apprendimento e, se vogliamo, di riabilitazione del disabile.

mercoledì 12 maggio 2021

Approvato il PNRR

Approvato dal Parlamento il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che prevede anche misure nei confronti delle persone con disabilità. Il tema della disabilità è confinato, nel PNRR, all’interno della missione sull’inclusione sociale. Cosa è il PNRR Con questa sigla si indica il Piano nazionale di ripresa a resilienza. Il programma di investimenti che il Governo italiano intende attuare con i finanziamenti europei chiamati Next Generation EU. Uno strumento per rispondere alla crisi pandemica del Covid-19. Il PNRR, che a breve sarà vagliato dalla Commissione Europea, contiene interventi e finanziamenti in vari ambiti d’azione chiamati “missioni”. I fondi a disposizione saranno in totale 221,1 miliardi tra risorse interne e sussidi o prestiti a basso tasso d’interesse. Chi ha redatto il piano sicuramente ha evidenziato quali possono essere gli elementi portati della strategia europea 2010/2020 per le persone con disabilità (piena inclusione, politiche per il lavoro, accessibilità, istruzione più inclusiva, assistenza medica, sistemi di protezione sociale). Il tema della disabilità è confinato all’interno della missione sull’inclusione sociale, questo può essere un problema e deve spingere le associazioni che si occupano di questi temi ad attivarsi per monitorare le decisioni che stanno per assere prese. All’interno del PNRR sono contenuti gli elementi della strategia europea sulla disabilità 2010/2020 ma gli stessi hanno mostrato proprio le criticità durante la pandemia. Due sono linee di intervento indicate nel documento: Infrastrutture sociali Percorsi di autonomia delle persone con disabilità Infrastrutture sociali Questo campo mira a rafforzare il ruolo dei servizi sociali in ambito locale attraverso modelli personalizzati per la cura e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. E’ previsto un forte potenziamento delle infrastrutture sociali che coinvolgono il terzo settore. Ma non è chiaro cosa si intenda Fare nel dettaglio Percorsi d'autonomia Per percorsi di autonomia delle persone con disabilità si intende la deistituzionalizzazione attraverso l’assistenza domiciliare, la domotica in ambito domestico o il potenziamento del telelavoro. Il PNRR delinea sostegni più precisi come la possibilità per le persone con Disabilità di usufruire di interventi di ristrutturazione dell’abitazione anche con l’utilizzo della domotica. Previsto anche il potenziamento degli strumenti di telelavoro in caso di Smartworking. In questo caso quindi c’è stato uno sforzo più significativo. In altri passaggi del Piano, invece, si denota un’assenza di politiche verso altri temi come l’occupazione, la parità di genere o l’inclusione scolastica. Tutti temi molto importanti su cui le associazioni che si occupano di disabilità lottano da tempo. Si intravede una nuova visione della disabilità che non sia quindi ancora da considerare solo da un punto di vista assistenziale. Non nego però una certa preoccupazione perché credo che sia indispensabile puntualizzare quelli che sono i problemi specifici delle persone con Disabilità psichica. Mi auguro che da questo Piano di recupero e resilienza si possa invece giungere ad una più ampia visione d’insieme nell’ambito di un percorso trasversale che riguarda tutta la società e tutti i cittadini. Il PNRR prevede che a livello nazionale con apposita legge dello Stato dovrà essere approvata una riforma organica degli interventi sulla non autosufficienza. Ritengo indispensabile si discuta su questi temi e noi che rappresentiamo un aspetto particolare di tutta la disabilità riusciamo a farci sentire. Galileo Guidi, 12-05-2021

martedì 11 maggio 2021

Esiste una legge che prevede la coprogettazione

Pericoloso aspettare qualcosa dall'alto. Esiste una legge che prevede la coprogettazione. Il budget di salute e l'abitare supportato sono due strumenti preziosi ma le regole per il loro utilizzo dovrebbero essere discusse e condivise anche con le associazioni. chi può proporlo?

venerdì 7 maggio 2021

"Dopo di Noi e Budget di Salute. L'esperienza della Toscana"

🔵"Dopo di Noi e Budget di Salute. L'esperienza della Toscana"🔵 Per chi non fosse riuscito a partecipare può accedere alla registrazione del Webinar di Sabato 27 Febbraio dal seguente link: https://zoom.us/rec/share/YyouDUvI3h5MWfS1vb9R5RbW6RG11MybeuPoWrMg8ZdD2vMgnvcVSh8Hv88bOo37.dmlNEuzsK1DKR1Kj?startTime=1614413534000 Ringraziamo tutti i relatori per la loro partecipazione e l’Assessore Serena Spinelli che, con la sua presenza, ancora una volta si è dimostrata sensibile al tema e disposta a cercare in un futuro soluzioni pratiche per queste delicate tematiche. Ringraziamo le associazioni e le famiglie che sono intervenute come testimonianze. Dipoi: Coord. Toscano Associazioni Durante e Dopo di Noi in collaborazione con il Cesvot. Aiutaci a condividere questo post con amici, colleghi e famiglie che possono essere interessate all'argomento. #dipoi #cesvot #coordinamentotoscana #terzosettore #salute #budgetdisalute #personecondisabilità #accantoallefamiglie #webinar

96.000 Mamme di bimbi piccoli hanno perso il lavoro

domenica 2 maggio 2021

Caregiver si diventa

Adozione single: ultime sentenze 30 Aprile 2021 Autore: Redazione La Legge per tutti Adozione speciale; riconoscimento dell’adozione parentale pronunciata all’estero nei confronti di un soggetto non coniugato. Indice 1 Adozione del single all’estero e trascrizione in Italia 2 Autorizzazione all’adozione speciale 3 Requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando 4 L’adozione parentale pronunciata all’estero 5 Riconoscimento dell’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero 6 Provvedimento di adozione legittimante 7 Orientamento sessuale dell’adottante 8 L’adozione in casi particolari 9 Riconoscimento in Italia come adozione legittimante 10 L’adozione di minori da parte di non coniugati 11 Adozione e consenso della madre biologica 12 L’ammissibililità dell’adozione da parte del single Adozione del single all’estero e trascrizione in Italia L’adozione di un minore in uno Stato estero può essere trascritta nei registri di stato civile italiani, anche se l’istante è un soggetto single di nazionalità italiana ed il figlio sia divenuto maggiorenne, applicandosi nella fattispecie il riconoscimento diretto di provvedimenti stranieri ex l. 218/1995 e non invece la l. 184/1983. Il concetto di ordine pubblico va inteso in senso ampio, non riferito solo all’ordinamento interno, ma a quello internazionale, ampiamente considerato, comprensivo di Trattati e convenzioni internazionali. Corte appello Potenza, 09/04/2020, n.224 Autorizzazione all’adozione speciale L’adozione speciale può essere autorizzata anche se l’adottante è single, se la differenza di età tra adottante e adottato supera i 45 anni e se i genitori biologici non hanno dato il loro consenso all’adozione. A precisarlo è la Cassazione che applica così l’articolo 44 della legge 184/1983 che reca la disciplina dell’adozione in casi particolari. Nello specifico, la Suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano autorizzato l’adozione speciale a favore di una infermiera specializzata pediatrica non coniugata, né convivente, che godeva dell’aiuto della figlia nel seguire, dal 2010, come nucleo familiare in affidamento, un piccolo affetto da gravissime patologie sin dalla nascita. Per i giudici di legittimità, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore, l’unica via per assicurare al minore la tutela del proprio interesse consiste nell’accogliere l’istanza della donna che, quotidianamente, ormai da quasi dieci anni, si occupava personalmente del piccolo nel contesto di un affidamento. Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17100 Requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando In tema di adozione in casi particolari, dalla mancata indicazione, da parte dell’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d) dei requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando, nonché di un limite massimo di differenza di età tra i due soggetti (l’art. 44 comma 4, infatti, prevede solamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando) può dedursi che essa sia consentita alle persone singole e alle coppie di fatto, anche se tra i due soggetti intercorra una consistente differenza di età. Deve ritenersi altresì non rilevante la mancanza del consenso all’adozione da parte dei genitori biologici qualora questi siano decaduti dalla responsabilità genitoriale. Ad ogni modo è necessario che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale. L’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d), in definitiva, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a garantire l’adozione tutte le volte in cui si debba salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, in quanto rientra nel concreto interesse del minore il riconoscimento dei legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura. Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17100 L’adozione parentale pronunciata all’estero La sentenza straniera che pronuncia l’adozione di minorenni da parte di persona singola deve essere riconosciuta come adozione “piena”, e non come adozione in casi particolari exart. 44 l. n.184/1983, in quanto solo tale soluzione consente di dare effettività al principio per cui il figlio adottivo deve avere il medesimo status in tutti gli ordinamenti che hanno riconosciuto la sua adozione, a tutela del suo interesse e della sua identità personale, in particolare conservando il cognome spettante in forza del titolo straniero. Tribunale minorenni Venezia, 08/06/2018 Riconoscimento dell’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero Va riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. Tale Convenzione non pone limiti allo status di genitori adottivi (che pertanto ben potrebbero essere dei single, delle coppie etero o omosessuali, unite o non unite in matrimonio), richiedendo soltanto l’articolo 5 che i futuri genitori adottivi siano “qualificati e idonei” all’adozione e l’art. 24, quale condizione ostativa al riconoscimento, la manifesta contrarietà all’ordine pubblico internazionale (il coniugio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato). Tribunale minorenni Firenze, 08/03/2017 Provvedimento di adozione legittimante Può essere dichiarato efficace in Italia come adozione piena un provvedimento di adozione legittimante, pronunciato all’estero in favore di una persona single, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico. L’adozione da parte di una sola persona non è preferita dalla legge italiana, ma non è al contempo esclusa dall’ordinamento, come non è escluso che possa avere effetti “legittimanti”. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato efficace in Italia con effetti legittimanti una sentenza di adozione resa all’estero, nella Repubblica Democratica del Congo, in favore di una cittadina italiana single residente all’estero da più di due anni, ai sensi degli artt. 41, 64, 65 e 66 l. n. 218/1995). Tribunale minorenni Bologna, 20/07/2016 Orientamento sessuale dell’adottante L’adozione in casi particolari — che risponde all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti e le persone che già si prendono cura del minore stesso — può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 1 lett. d) e 7 l. n. 184 del 1983, e nessuna limitazione è prevista espressamente o può derivarsi, in via interpretativa, con riferimento all’orientamento sessuale dell’adottante o del genitore dell’adottando qualora essi siano dello stesso sesso e tra di loro vi sia un rapporto stabile di convivenza: l’art. 44, comma 1 lett. d), infatti, una volta constatatone il presupposto di fatto o di diritto, cioè l’impossibilità di un affidamento preadottivo, non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali, posto che una lettura diversa della norma sarebbe contraria alla “ratio legis”, alla Costituzione ed ai principi della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, della quale l’Italia è parte. Tribunale minorenni Roma, 30/12/2015 L’adozione in casi particolari L’adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d), a differenza di quella c.d. piena o legittimante: a) è volta a proteggere legami affettivi e relazionali preesistenti, instaurando vincoli giuridici tra il minore e chi di lui si occupa, a tutela dell’interesse del minore stesso ad una idonea collocazione familiare; b) è consentita anche a chi non è coniugato od alla persona singola; c) pertanto non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità, di fatto o di diritto, dell’affidamento preadottivo: la Corte d’appello romana ha così confermato la decisione di primo grado che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di una bambina, di circa sei anni, da parte della compagna stabilmente convivente della madre, che vi ha consentito, una volta accertata, in concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e, quindi, la corrispondenza all’interesse della minore. L’art. 44, comma 1, lett. d) legge n. 184/1983, comprende sia l’ipotesi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo, allorché il minore è stato dichiarato adottabile, ma non è stata reperita una coppia adottante per giungere all’adozione piena, sia l’impossibilità giuridica, sussistente allorché difetti lo stato di abbandono perché il minore gode già di vincoli idonei a garantirgli un ambiente adatto alla sua crescita. Corte appello Roma, 23/12/2015 Riconoscimento in Italia come adozione legittimante Allo stato della legislazione vigente deve escludersi che soggetti non uniti in matrimonio possano ottenere, ai sensi dell’art. 36 comma 4 l. n. 184 del 1983, il riconoscimento in Italia della adozione di un minore pronunciata all’estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 44 della stessa l. n. 184, ancorché il legislatore nazionale – con riferimento alla disposizione di cui all’art. 6 della convenzione di Strasburgo, resa esecutiva in Italia con l. n. 357 del 1974 – ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, a un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante. Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, n.3572 L’adozione di minori da parte di non coniugati Questi, infatti, sono i soli casi nei casi nei quali il legislatore nazionale si è avvalso della facoltà rimessa agli Stati dall’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia con la l. 22 maggio 1974 n. 357, norma non autoapplicativa, cioè direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo, al detto fine, l’interposizione di una legge nazionale. Cassazione civile sez. I, 18/03/2006, n.6078 Adozione e consenso della madre biologica L’adozione pronunciata all’estero (nella specie, Repubblica di Haiti) senza la previa esplicita dichiarazione di adottabilità del minore, con il solo consenso della madre biologica e senza il consenso di un legale rappresentante del minore stesso, produce effetti corrispondenti agli effetti dell’adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184 del 1983, sicché, pur se disposta nei confronti di un solo adottante, donna nubile, non costituisce necessariamente violazione dell’ordine pubblico italiano, interno ed internazionale, non essendo aprioristicamente esclusa la delibazione di un provvedimento straniero che disponga l’adozione in favore di un “single”, ma dovendosi invece accertare se vi sia stato, benché non risulti in termini espliciti dal provvedimento estero, abbandono del minore, ciò che può desumersi, oltre che dagli atti del procedimento, anche dalla situazione sociale ed economica media dello Stato di origine dell’adottato: il provvedimento estero può, pertanto, essere delibato, senza violazione alcuna del nostro ordine pubblico, se dal provvedimento stesso sia derivata e derivi, a seguito dell’affidamento a persona sola che dedichi al minore ottimale assistenza morale e materiale, una situazione per quest’ultimo assai più favorevole, perché idonea al suo normale sviluppo psicofisico, sia “de praesenti”, sia “de futuro”, rispetto ad un eventuale, assai ipotetico inserimento in una famiglia coniugale dello Stato d’origine, versante in condizioni assai meno agiate anche se composta da coniugi non separati. Corte appello Torino, 27/11/1995 L’ammissibililità dell’adozione da parte del single Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967, ratificata con l. 22 maggio 1974 n. 357, non è consentito al “single” eccezion fatta per le ipotesi di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 del 1983, chiedere l’adozione di un minore, così come, del resto, affermato da C. cost. n. 183 del 16 maggio 1994: l’art. 6 della convenzione cit. non si pone in contrasto con l’art. 6 della cit. legge n. 184 del 1983 per il fatto che la convenzione prevede la possibilità che la normativa interna di ciascun Stato aderente abbia a prevedere l’adozione anche da parte di persona singola, mentre la normativa italiana vieta tale adozione fuori dei casi eccezionali di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 cit.; la norma di cui all’art. 6 convenzione si limita, infatti, a consentire che la legislazione interna di ciascun Stato aderente possa considerare ammissibile l’adozione da parte del “single”, rimettendosi in tal modo alla mera discrezionalità di ogni legislatore nazionale. L’ammissibilità in via di principio del “single” all’adozione legittimante, oltre ad accendere non infondati dubbi di legittimità costituzionale, vanificherebbe quanto previsto dall’attuale normativa in tema di limiti e differenze di età, snaturando profondamente l’istituto “de quo”. Tribunale minorenni Firenze, 04/02/1995

sabato 1 maggio 2021

Siamo i Caregivers. Non abbiamo diritto a una legge.

🔴Siamo quelli che non hanno diritto a una legge che ci tuteli, siamo i caregiver!🔴 Caustica ironia, amarezza, rabbia: cosa prevale in questo contributo della caregiver Stella Di Domenico, che lanciando l’hashtag “SubitounaLeggepericaregivers” scrive tra l’altro: «Noi siamo quelli che viviamo dieci anni in meno e che invecchiamo precocemente, siamo quelli “disoccupati per forza”, con una vita sociale paragonabile a quella degli eremiti»? Al di là del sarcasmo, però, il messaggio è fin troppo chiaro: «Noi siamo quelli che non abbiamo diritto ad una legge che ci tuteli, che riconosca il nostro lavoro usurante, ma di grandissimo valore sociale. Noi siamo i caregiver» L'articolo completo: http://www.superando.it/2021/04/26/siamo-quelli-che-non-hanno-diritto-a-una-legge-che-ci-tuteli-siamo-i-caregiver/ #dipoi #coordinamentotoscana #terzosettore #personecondisabilità #caregiver #dirittiumani #onlus #sanità

Toscana. Novità per i gravissimi

Toscana, nuove disposizioni per le persone con disabilità gravissime SIMONA 17 GIUGNO 2022 Nei giorni scorsi la Regione Toscana ha introd...