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domenica 2 maggio 2021
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Adozione single: ultime sentenze
30 Aprile 2021
Autore: Redazione La Legge per tutti
Adozione speciale; riconoscimento dell’adozione parentale pronunciata all’estero nei confronti di un soggetto non coniugato.
Indice
1 Adozione del single all’estero e trascrizione in Italia
2 Autorizzazione all’adozione speciale
3 Requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando
4 L’adozione parentale pronunciata all’estero
5 Riconoscimento dell’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero
6 Provvedimento di adozione legittimante
7 Orientamento sessuale dell’adottante
8 L’adozione in casi particolari
9 Riconoscimento in Italia come adozione legittimante
10 L’adozione di minori da parte di non coniugati
11 Adozione e consenso della madre biologica
12 L’ammissibililità dell’adozione da parte del single
Adozione del single all’estero e trascrizione in Italia
L’adozione di un minore in uno Stato estero può essere trascritta nei registri di stato civile italiani, anche se l’istante è un soggetto single di nazionalità italiana ed il figlio sia divenuto maggiorenne, applicandosi nella fattispecie il riconoscimento diretto di provvedimenti stranieri ex l. 218/1995 e non invece la l. 184/1983. Il concetto di ordine pubblico va inteso in senso ampio, non riferito solo all’ordinamento interno, ma a quello internazionale, ampiamente considerato, comprensivo di Trattati e convenzioni internazionali.
Corte appello Potenza, 09/04/2020, n.224
Autorizzazione all’adozione speciale
L’adozione speciale può essere autorizzata anche se l’adottante è single, se la differenza di età tra adottante e adottato supera i 45 anni e se i genitori biologici non hanno dato il loro consenso all’adozione. A precisarlo è la Cassazione che applica così l’articolo 44 della legge 184/1983 che reca la disciplina dell’adozione in casi particolari.
Nello specifico, la Suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano autorizzato l’adozione speciale a favore di una infermiera specializzata pediatrica non coniugata, né convivente, che godeva dell’aiuto della figlia nel seguire, dal 2010, come nucleo familiare in affidamento, un piccolo affetto da gravissime patologie sin dalla nascita.
Per i giudici di legittimità, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore, l’unica via per assicurare al minore la tutela del proprio interesse consiste nell’accogliere l’istanza della donna che, quotidianamente, ormai da quasi dieci anni, si occupava personalmente del piccolo nel contesto di un affidamento.
Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17100
Requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando
In tema di adozione in casi particolari, dalla mancata indicazione, da parte dell’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d) dei requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando, nonché di un limite massimo di differenza di età tra i due soggetti (l’art. 44 comma 4, infatti, prevede solamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando) può dedursi che essa sia consentita alle persone singole e alle coppie di fatto, anche se tra i due soggetti intercorra una consistente differenza di età.
Deve ritenersi altresì non rilevante la mancanza del consenso all’adozione da parte dei genitori biologici qualora questi siano decaduti dalla responsabilità genitoriale. Ad ogni modo è necessario che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale.
L’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d), in definitiva, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a garantire l’adozione tutte le volte in cui si debba salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, in quanto rientra nel concreto interesse del minore il riconoscimento dei legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura.
Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17100
L’adozione parentale pronunciata all’estero
La sentenza straniera che pronuncia l’adozione di minorenni da parte di persona singola deve essere riconosciuta come adozione “piena”, e non come adozione in casi particolari exart. 44 l. n.184/1983, in quanto solo tale soluzione consente di dare effettività al principio per cui il figlio adottivo deve avere il medesimo status in tutti gli ordinamenti che hanno riconosciuto la sua adozione, a tutela del suo interesse e della sua identità personale, in particolare conservando il cognome spettante in forza del titolo straniero.
Tribunale minorenni Venezia, 08/06/2018
Riconoscimento dell’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero
Va riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993.
Tale Convenzione non pone limiti allo status di genitori adottivi (che pertanto ben potrebbero essere dei single, delle coppie etero o omosessuali, unite o non unite in matrimonio), richiedendo soltanto l’articolo 5 che i futuri genitori adottivi siano “qualificati e idonei” all’adozione e l’art. 24, quale condizione ostativa al riconoscimento, la manifesta contrarietà all’ordine pubblico internazionale (il coniugio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato).
Tribunale minorenni Firenze, 08/03/2017
Provvedimento di adozione legittimante
Può essere dichiarato efficace in Italia come adozione piena un provvedimento di adozione legittimante, pronunciato all’estero in favore di una persona single, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico.
L’adozione da parte di una sola persona non è preferita dalla legge italiana, ma non è al contempo esclusa dall’ordinamento, come non è escluso che possa avere effetti “legittimanti”.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato efficace in Italia con effetti legittimanti una sentenza di adozione resa all’estero, nella Repubblica Democratica del Congo, in favore di una cittadina italiana single residente all’estero da più di due anni, ai sensi degli artt. 41, 64, 65 e 66 l. n. 218/1995).
Tribunale minorenni Bologna, 20/07/2016
Orientamento sessuale dell’adottante
L’adozione in casi particolari — che risponde all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti e le persone che già si prendono cura del minore stesso — può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 1 lett. d) e 7 l. n. 184 del 1983, e nessuna limitazione è prevista espressamente o può derivarsi, in via interpretativa, con riferimento all’orientamento sessuale dell’adottante o del genitore dell’adottando qualora essi siano dello stesso sesso e tra di loro vi sia un rapporto stabile di convivenza: l’art. 44, comma 1 lett. d), infatti, una volta constatatone il presupposto di fatto o di diritto, cioè l’impossibilità di un affidamento preadottivo, non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali, posto che una lettura diversa della norma sarebbe contraria alla “ratio legis”, alla Costituzione ed ai principi della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, della quale l’Italia è parte.
Tribunale minorenni Roma, 30/12/2015
L’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d), a differenza di quella c.d. piena o legittimante: a) è volta a proteggere legami affettivi e relazionali preesistenti, instaurando vincoli giuridici tra il minore e chi di lui si occupa, a tutela dell’interesse del minore stesso ad una idonea collocazione familiare; b) è consentita anche a chi non è coniugato od alla persona singola; c) pertanto non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità, di fatto o di diritto, dell’affidamento preadottivo: la Corte d’appello romana ha così confermato la decisione di primo grado che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di una bambina, di circa sei anni, da parte della compagna stabilmente convivente della madre, che vi ha consentito, una volta accertata, in concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e, quindi, la corrispondenza all’interesse della minore.
L’art. 44, comma 1, lett. d) legge n. 184/1983, comprende sia l’ipotesi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo, allorché il minore è stato dichiarato adottabile, ma non è stata reperita una coppia adottante per giungere all’adozione piena, sia l’impossibilità giuridica, sussistente allorché difetti lo stato di abbandono perché il minore gode già di vincoli idonei a garantirgli un ambiente adatto alla sua crescita.
Corte appello Roma, 23/12/2015
Riconoscimento in Italia come adozione legittimante
Allo stato della legislazione vigente deve escludersi che soggetti non uniti in matrimonio possano ottenere, ai sensi dell’art. 36 comma 4 l. n. 184 del 1983, il riconoscimento in Italia della adozione di un minore pronunciata all’estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 44 della stessa l. n. 184, ancorché il legislatore nazionale – con riferimento alla disposizione di cui all’art. 6 della convenzione di Strasburgo, resa esecutiva in Italia con l. n. 357 del 1974 – ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, a un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante.
Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, n.3572
L’adozione di minori da parte di non coniugati
Questi, infatti, sono i soli casi nei casi nei quali il legislatore nazionale si è avvalso della facoltà rimessa agli Stati dall’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia con la l. 22 maggio 1974 n. 357, norma non autoapplicativa, cioè direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo, al detto fine, l’interposizione di una legge nazionale.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2006, n.6078
Adozione e consenso della madre biologica
L’adozione pronunciata all’estero (nella specie, Repubblica di Haiti) senza la previa esplicita dichiarazione di adottabilità del minore, con il solo consenso della madre biologica e senza il consenso di un legale rappresentante del minore stesso, produce effetti corrispondenti agli effetti dell’adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184 del 1983, sicché, pur se disposta nei confronti di un solo adottante, donna nubile, non costituisce necessariamente violazione dell’ordine pubblico italiano, interno ed internazionale, non essendo aprioristicamente esclusa la delibazione di un provvedimento straniero che disponga l’adozione in favore di un “single”, ma dovendosi invece accertare se vi sia stato, benché non risulti in termini espliciti dal provvedimento estero, abbandono del minore, ciò che può desumersi, oltre che dagli atti del procedimento, anche dalla situazione sociale ed economica media dello Stato di origine dell’adottato: il provvedimento estero può, pertanto, essere delibato, senza violazione alcuna del nostro ordine pubblico, se dal provvedimento stesso sia derivata e derivi, a seguito dell’affidamento a persona sola che dedichi al minore ottimale assistenza morale e materiale, una situazione per quest’ultimo assai più favorevole, perché idonea al suo normale sviluppo psicofisico, sia “de praesenti”, sia “de futuro”, rispetto ad un eventuale, assai ipotetico inserimento in una famiglia coniugale dello Stato d’origine, versante in condizioni assai meno agiate anche se composta da coniugi non separati.
Corte appello Torino, 27/11/1995
L’ammissibililità dell’adozione da parte del single
Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967, ratificata con l. 22 maggio 1974 n. 357, non è consentito al “single” eccezion fatta per le ipotesi di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 del 1983, chiedere l’adozione di un minore, così come, del resto, affermato da C. cost. n. 183 del 16 maggio 1994: l’art. 6 della convenzione cit. non si pone in contrasto con l’art. 6 della cit. legge n. 184 del 1983 per il fatto che la convenzione prevede la possibilità che la normativa interna di ciascun Stato aderente abbia a prevedere l’adozione anche da parte di persona singola, mentre la normativa italiana vieta tale adozione fuori dei casi eccezionali di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 cit.; la norma di cui all’art. 6 convenzione si limita, infatti, a consentire che la legislazione interna di ciascun Stato aderente possa considerare ammissibile l’adozione da parte del “single”, rimettendosi in tal modo alla mera discrezionalità di ogni legislatore nazionale.
L’ammissibilità in via di principio del “single” all’adozione legittimante, oltre ad accendere non infondati dubbi di legittimità costituzionale, vanificherebbe quanto previsto dall’attuale normativa in tema di limiti e differenze di età, snaturando profondamente l’istituto “de quo”.
Tribunale minorenni Firenze, 04/02/1995
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