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sabato 15 maggio 2021

Durante Noi: individuare Strumenti e Opportunità atti a favorire l’autonomia della persona.

Premessa Programmare interventi a favore di persone in condizione di Disabilità implica necessariamente un confronto con il “dopo di noi”, cioè con il momento nel quale la rete familiare di supporto e di assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della Persona portatrice di Disabilità. A tal fine uno dei principali obiettivi per le future politiche pubbliche sarà quello di individuare Strumenti e Opportunità atti a favorire l’autonomia della persona, quale precondizione essenziale per assicurare una certa qualità della vita, da sperimentare a partire dal cosiddetto “durante noi”, ovvero nel momento in cui la famiglia è presente e in grado di prendersi cura del familiare disabile. La predisposizione di ogni strumento utile a favorire l’autonomia della persona costituisce infatti una ragionevole pretesa da parte sua per vedersi garantita la propria dignità, nell’ottica di un’emancipazione del trattamento della disabilità da quello di “malattia”. Al contempo ciò costituisce un modo per tutelare le stesse famiglie, troppo a lungo lasciate sole nel supporto ai propri congiunti. Obiettivo della Tesi è offrire una riflessione sul tema e stimolare un dibattito tra Istituzioni e Società civile nella programmazione di ogni azione utile allo scopo e segnalare un cambiamento di mentalità (prospettiva) avvenuto negli ultimi anni ad opera soprattutto delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio toscano. I contributi e le esperienze raccolte lo testimoniano. La Disabilità, infatti, rappresenta uno dei settori nei quali è maggiormente apprezzabile la ricchezza dell’apporto delle Organizzazioni di Volontariato (terzo settore), il cui ruolo dovrebbe trovare spazio di esplicazione non soltanto nella fase di erogazione dei servizi, ma anche nell’attività di programmazione degli interventi e di gestione del sistema. La partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alla definizione delle politiche garantisce infatti una maggiore rispondenza dell’azione pubblica ai concreti bisogni della società civile; la loro vicinanza alle richieste della popolazione e la loro esperienza delle condizioni di bisogno ne fanno un interlocutore essenziale per garantire efficacia alle politiche stesse. L’istanza partecipativa, nel nostro Paese, è garantita costituzionalmente e non è un caso che una delle disposizioni di apertura della nostra Carta costituzionale contenga la previsione di effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese: istanza sancita, quasi scolpita, dall’articolo 3, secondo comma della Costituzione[i]. Significativamente l’istanza partecipativa è collegata al principio di uguaglianza, inteso sia nella sua dimensione formale – ovvero come esigenza di parità di trattamento di ogni Persona di fronte alla Legge – sia nella sua espressione sostanziale, ovvero quale impegno della Repubblica nel rimuovere le cause che impediscono un’effettiva uguaglianza e, appunto, la possibilità di partecipazione alla vita sociale, economica e politica. [i] Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. www.senato.it Se, dunque, non è certo di ora la consapevolezza che la stessa democrazia rappresentativa posta a fondamento dell’assetto costituzionale del nostro Paese trovi arricchimento e sostegno mediante forme e istanze partecipative, tuttavia non si può negare come l’istanza partecipativa sia stata rafforzata dalla riforma costituzionale del 2001 e, in particolare, dall’introduzione nel principio contenuto nell’art,118, comma 4, della Costituzione, in forza della quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Tale principio, infatti, esplicita a livello di previsione costituzionale le istanze partecipative già rilevabili in Costituzione. Peraltro lo stesso principio di riconoscimento dei diritti sociali è strettamente connesso alla costatazione della natura aggregativa dell’uomo in formazioni sociali (che vanno dalla Famiglia allo Stato) e alla dimensione solidaristica della Persona (principi che trovano riconoscimento nell’art.2 della Costituzione. Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. www.senato.it Per questa ragione, come osservò Norberto Bobbio, tali diritti “definiscono delle pretese o esigenze da cui derivano legittime aspettative che i cittadini hanno, non come singoli individui, ma come individui sociali che vivono, e non possono non vivere, con gli altri individui”. E, d’altro canto, nella prospettiva costituzionale, l’azione solidaristica di tutti i consociati si affianca a quella dello Stato (sociale), al fine ultimo di tutelare non soltanto i classici diritti di libertà ma anche di “assicurare l’uguaglianza delle situazioni, malgrado la differenza delle fortune”, attraverso un’equa ripartizione delle risorse e degli oneri sociali. Accanto a tale prospettiva sta anche una nuova articolazione delle responsabilità in materia di tutela dei diritti, verso un sistema multilivello che vede ordinamento internazionale, Unione Europea, Stato, Regioni ed Enti locali impegnati – ciascuno per il proprio ambito di competenza – nella garanzia dei diritti fondamentali della Persona. Obiettivo della Tesi è anche rappresentare questa prospettiva e del nuovo disegno delle competenze in materia di Disabilità. Pare infatti delinearsi un sistema progressivamente più complesso nel quale differenti livelli di governo, in forma sussidiaria rispetto alle formazioni sociali, contribuiscono a tutelare i diritti sociali delle persone in condizione di disabilità. L’esperienza delle Fondazioni di partecipazione nate in Toscana ne sono un esempio efficace, pur nell’ambito dei particolari assetti che esse hanno assunto. Tale interazione fra differenti livelli di governo e le formazioni sociali porta a superare le 2 dimensioni classiche della sussidiarietà, orizzontale e verticale, verso un nuovo modello di Welfare incentrato sulla cosiddetta sussidiarietà circolare, intendendo con tale espressione un ambito di applicazione nel quale “far interagire, in modo sistematico e permanente, i 3 vertici del triangolo che rappresenta l’intera società: 1. Il vertice che denota la sfera politico – istituzionale; 2. Quello della sfera commerciale (business community) e 3. Quello della società civile”, per riuscire ad ottenere un risultato che nessuno dei 3 vertici suddetti riuscirebbe da solo a realizzare. Obiettivo della Tesi è anche rappresentare il nuovo disegno delle competenze in materia di Disabilità. Il “Dopo di Noi” si ricollega a tutte le prospettive illustrate: · Nasce dall’azione del Volontariato (terzo settore), · Sollecita e richiede la collaborazione degli Enti pubblici, · Stimola l’unione di idee, progetti e risorse tra soggetti pubblici e privati · Per raggiungere un risultato che senza tale interazione sarebbe impossibile raggiungere e la cui finalità ultima è · Dare una risposta vera ed efficace alla dignità di molte Persone.

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